Versione in vigore dal 01/12/1988 al 14/02/2003
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Art. 125-bis.
Esame del documento di programmazione economico-finanziaria 1

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria è deferito alla 5ª Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente.
2. La 5ª Commissione permanente riferisce con apposita relazione all'Assemblea entro venti giorni dal deferimento, salvi i più brevi termini stabiliti dal Presidente. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
3. Prima che abbia inizio l'esame del documento, la 5ª Commissione permanente può essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati, all'acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del documento stesso. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni.
4. La discussione del documento in Assemblea è organizzata dalla conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell' articolo 55, comma 5 . Essa deve comunque concludersi entro trenta giorni dal deferimento con la votazione di una proposta di risoluzione; a fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione dell' articolo 125.bis. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della del 17, 22, 23, 24 e 30/11/1988

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