Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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Art. 79.
Disegni di legge fatti propri da gruppi parlamentari
1.
All'atto dell'annuncio in aula di un disegno di legge che sia sottoscritto da più della metà dei componenti di un gruppo parlamentare, il Presidente di questo ultimo può dichiarare alla assemblea che il disegno di legge è fatto proprio dal gruppo stesso. In tal caso la commissione competente deve iniziare l'esame entro e non oltre un mese dall'assegnazione.
2.
Qualora alla dichiarazione di cui al
comma precedente
aderiscano i presidenti di tutti i gruppi parlamentari, il disegno di legge è immediatamente assegnato alla Commissione competente la quale, se deve riferire all'assemblea, è autorizzata a farlo con relazione orale. Il disegno di legge è inserito nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, viene preso in esame dalla commissione competente entro la settimana successiva all'assegnazione, con precedenza su ogni altro argomento.
3.
Nei casi previsti dai commi precedenti è fatto salvo il disposto dei
commi 2 e 3 dell'articolo 51
.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971