Versione in vigore dal 13/06/1989 al 06/03/1993
(consulta l'indice)

Art. 5.
Elezione degli altri componenti della Presidenza

1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro vice presidenti, di tre questori e di otto segretari.
2. Per tali votazioni, ciascun senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i vice presidenti, due per i questori, quattro per i segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
3. Ciascuno dei Gruppi costituiti con autorizzazione del Consiglio di Presidenza a norma del comma 5 dell'articolo 14 , nonchè il Gruppo misto, possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.
4. Sulle richieste formulate ai sensi del comma precedente delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari non può in ogni caso essere superiore a due. Il Presidente del Senato stabilisce la data della votazione. Ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti.
5. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
6. A parità di voti è eletto il più anziano di età.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina