Versione in vigore dal 01/12/1988 al 14/02/2003
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Art. 143.
Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali

1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato sono trasmesse dal Presidente, dopo lo annuncio all'assemblea, alle commissioni competenti per materia ovvero, quando riguardino le istituzioni comunitarie o la politica generale delle Comunità, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.1
2. La commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente nonchè sugli affari relativi2 , richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3ª commissione permanente, e 3 alla giunta per gli affari delle Comunità europee, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell' articolo 39 , che decorrono dalla data della richiesta.
3.4 La Giunta per gli affari delle Comunità europee, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1 , nonchè sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell' articolo 39 , che decorrono dalla data della richiesta.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 E' stato inserito il testo: "ovvero, quando riguardino le istituzioni comunitarie o la politica generale delle Comunità, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

2 E' stato inserito il testo: "nonchè sugli affari relativi". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

3 E' stato abrogato il testo: "se del caso". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

4 Inserimento del comma 3. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

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Informazioni aggiuntive

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