Versione in vigore dal 08/10/1983 al 11/08/1992
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Art. 14.
Composizione dei Gruppi parlamentari

1. Tutti i senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.
3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.
4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci Senatori. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.
5.1 Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci senatori, purché formati da almeno cinque senatori, quando rappresentano partiti organizzati nel paese che abbiano presentato propri candidati, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni e siano stati eletti in almeno tre regioni.
6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista dal comma precedente .


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione del comma 5. Modifica efficace a partire dal 08/10/1983. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 05/10/1983

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