Versione in vigore dal 01/03/1971 al 01/12/1988
(consulta l'indice)

Art. 19.
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

1 . La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventuno Senatori ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge tra i propri membri.
2. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.
3. Spetta, inoltre, alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere.
4. Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 2 è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina