Versione in vigore dal 01/03/1971 al 01/08/1987
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Art. 22.
Commissioni permanenti - Competenze

Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:
1) Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione;
2) Giustizia;
3) Affari esteri;
4) Difesa;
5) Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali;
6) Finanze e tesoro;
7) Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8) Lavori pubblici, comunicazioni;
9) Agricoltura;
10) Industria, commercio, turismo;
11) Lavoro, emigrazione, previdenza sociale;
12) Igiene e sanità.

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