Versione in vigore dal 01/03/1971 al 30/04/1971
(consulta l'indice)
Art. 54.
Programma e schema dei lavori
1.
Il progetto di programma, predisposto ai sensi del
comma 2 dell'articolo 53
, è sottoposto dal Presidente del Senato alla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei vice presidenti del Senato.
2.
Il programma adottato all'unanimità dalla conferenza diviene definitivo con la comunicazione all'assemblea, da farsi non oltre la terza seduta successiva alla riunione della conferenza. Se, peraltro, all'atto della comunicazione, un senatore chiede di discuterne, l'assemblea decide per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.
3.
Entro la terza settimana precedente alla scadenza di ciascun programma viene predisposto, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, il programma successivo.
4.
La procedura prevista dai
commi 1 e 2
si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, presentate da un presidente di gruppo.
5.
Nel caso in cui la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo sul programma, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza stessa, predispone uno schema dei lavori per il periodo di una settimana.
6.
Lo schema è comunicato all'assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica diviene definitivo; in caso contrario, l'assemblea vota sulle singole proposte di modifica, previa discussione limitata a non più di un oratore per gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Nel corso della settimana la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari è convocata per decidere sull'organizzazione dei lavori dei periodi successivi, ai sensi del
primo comma del presente articolo.
7.
Per le modificazioni dello schema dei lavori si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 55.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971