Versione in vigore dal 01/03/1971 al 30/04/1971
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Art. 135.
Esame delle domande di autorizzazione a procedere

1. Le domande di autorizzazione a procedere inviate al Senato sono deferite dal Presidente all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all' articolo 19 . A questa il Ministro competente trasmette i documenti che gli siano richiesti.
2. La Giunta non si pronuncia su una domanda di autorizzazione a procedere nel solo caso in cui il Ministro dia comunicazione che il relativo procedimento è cessato.
3. Per la validità delle riunioni della Giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere è prescritta la presenza di almeno un terzo dei componenti.
4. Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa.
5. Il Senatore, nei cui confronti è stata richiesta la autorizzazione a procedere in giudizio, che non si sia presentato spontaneamente al magistrato per fare dichiarazioni ai sensi del codice di procedura penale , può fornire chiarimenti alla Giunta anche mediante memorie scritte.
6. Se la domanda di autorizzazione a procedere ha per oggetto il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, la Giunta può indicare uno o più dei suoi componenti di un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta della Camera dei Deputati.
7. La Giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda, salvo che le sia stato concesso, e per una sola volta, un nuovo termine che non può superare quello originario.
8. Presentata la relazione o trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente , la domanda viene inserita tra gli argomenti iscritti nel calendario o nello schema dei lavori in corso.
9. È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.
10. L'Assemblea delibera sulla proposta della Giunta o, in difetto, sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della Giunta dalla stessa espressamente delegato.
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per tutte le autorizzazioni richieste al Senato ai sensi dell' articolo 68 della Costituzione .

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