Documento VII n. 89
Sentenza n. 128 del 4 giugno 2024, depositata il successivo 16 luglio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe
Titolo breve: Sentenza n. 128 del 4 giugno 2024, depositata il successivo 16 luglio 2024
Testi disponibili dall'Archivio Legislativo
Riferimenti normativi documento
Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo
Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139
Iniziativa
Presentato da Corte Costituzionale, il 16 luglio 2024; annunciato nella seduta n. 208 del 17 luglio 2024
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
il 17 luglio 2024; annuncio nella seduta
n. 208 del 17 luglio 2024
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia)
il 17 luglio 2024; annuncio nella seduta
n. 208 del 17 luglio 2024
Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
il 17 luglio 2024; annuncio nella seduta
n. 208 del 17 luglio 2024