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Sul regime degli atti

Nell'ambito delle Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dall'articolo 82 della Costituzione, la documentazione acquisita dalla Commissione nel corso della sua attività è resa disponibile unicamente ai senatori componenti la Commissione stessa, oltre che al personale del Senato addetto e ai collaboratori nominati dal Presidente (art. 23 del Regolamento interno). A tale documentazione non accedono i senatori o i parlamentari che non siano componenti la Commissione.

La documentazione della Commissione può essere classificata come libera e quindi disponibile solo ai Commissari, addetti e consulenti ed è regolata dai commi 4 e 5 dell'articolo 19 del Regolamento interno della Commissione d'inchiesta, oppure segreta o riservata pertanto regolata dai commi 3 e 6 dell'articolo 19. In questo secondo caso è fatto divieto di divulgare o estrarre copia e la consultazione è autorizzata di volta in volta dal Presidente.

La Commissione decide ai sensi dell'articolo 21 comma 2 quali atti o documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati contestualmente alla presentazione della relazione finale. La Commissione delibera inoltre quali atti o documenti possano essere pubblicati eccezionalmente nel corso dei suoi lavori.

Motivate e circostanziate richieste di accesso a singoli atti devono essere avanzate al Presidente della Commissione. La Commissione decide su ogni richiesta.

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