La manovra di bilancio
Scheda Illustrativa
La vigente normativa di contabilità prevede che il Governo presenti alle Camere:
a) entro il 30 giugno il Documento di programmazione economico-finanziaria, che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale; successivamente, il Governo può presentare al Parlamento una nota contenente le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica nel caso in cui si verifichi uno scostamento rispetto a quelle contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato;
b) entro il 30 settembre il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale a legislazione vigente, nonché il disegno di legge finanziaria;
c) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria.
Il progetto di bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione.
Il contenuto del disegno di legge finanziaria, in seguito alle modifiche apportate alla legge n. 468 del 1978 dalla legge n. 208 del 1999, è stato ampliato alle disposizioni con impatto finanziario immediato, sia restrittivo che espansivo; con la stessa legge è stato inoltre diversamente disciplinato lo strumento del provvedimento "collegato" alla manovra di finanza pubblica, prefigurando implicitamente una tempistica di approvazione temporalmente sfasata rispetto alla legge finanziaria e un contenuto centrato su riforme e aggiustamenti di natura ordinamentale e strutturale.