Giunta per gli affari delle Comunita' Europee

Informazioni generali sulla Giunta per gli affari delle Comunità europee

Dal 7 ottobre 2003 diventa la 14a Commissione permanente, Politiche dell'Unione europea.

Data di costituzione della Giunta: 17 luglio 1968: art. 21bis del Regolamento.

NORMATIVA (riforma regolamentare del 1988)

1. Composizione: 24 membri

(art. 23, comma 1)

2. Designazione dei membri

Nominati dal Presidente del Senato, su indicazione dei Gruppi politici, in maniera da assicurare la rappresentanza proporzionale dei Gruppi stessi (art.23, comma 1).

3. Partecipazione dei membri italiani del Parlamento europeo

La Giunta può invitare i membri italiani del Parlamento Europeo (PE) a fornire informazioni anche mediante intervento personale alle riunioni. Solo un rappresentante per gruppo politico del PE, scelto di comune accordo fra i membri italiani dei gruppi e il Presidente della Giunta, può partecipare alle riunioni (art. 142, comma 2).

4. Partecipazione alla fase formativa del diritto comunitario

La Giunta è equiparata alle Commissioni permanenti, quanto ad esempio al potere di risoluzione in sede diversa da quella deliberante o redigente (art. 23, comma 3).

La Giunta esamina le proposte di atti normativi comunitari pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Comunità che le sono assegnati nel merito (art.144, comma 4) o per esprimere il parere alle Commissioni competenti (art.144, comma 1).

Ha un potere sostitutivo nei confronti delle Commissioni permanenti che, entro termini stabiliti, non si esprimano in sede primaria: in tal caso essa può infatti deliberare di chiedere che il parere già adottato sia trasmesso dal Presidente del Senato al Governo (art. 144, comma 5).

La Giunta è competente in sede primaria sulle proposte di atti comunitari che riguardano le istituzioni comunitarie o la politica generale della Comunità. Inoltre la Giunta, su domanda del Governo o di otto senatori, può attivare un dibattito politico con il Ministro competente in relazione a proposte della Commissione, anche non pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Comunità, ma in previsione dell'inserimento delle proposte stesse all'ordine del giorno di un Consiglio della Comunità. Medesima procedura può attuarsi, genericamente, circa gli "affari" attinenti agli accordi sulle Comunità o "alle attività di queste e dei loro organi" (art.142, comma 1).

La Giunta, infine, esamina, in sede primaria, le relazioni governative riguardanti l'andamento dei rapporti fra il Governo nazionale e le Comunità europee (art.142, comma 3).

5. Partecipazione alla fase di attuazione del diritto comunitario

La Giunta ha competenza generale sulle materie direttamente connesse all'attuazione degli accordi comunitari (art.23, comma 2). Esprime parere su tutti i disegni di legge che "possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria", compresa la legge finanziaria e quella di bilancio (art.23, comma 4).

Esprime parere sui disegni di legge di attuazione di norme comunitarie o che possono comportare problemi di compatibilità con tali norme e formula osservazioni e proposte sugli schemi di atti governativi volte ad adempiere ad obblighi comunitari, assegnati per l'esame di merito alle Commissioni competenti per materia (art.23, comma 4 e art.144, comma 3).



Informazioni aggiuntive

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