Deliberazione istitutiva
Deliberazione del Senato della Repubblica dell'8 maggio 2002
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno
Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale. La Commissione è composta da venti senatori, oltre il Presidente, ed è finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni organizzative ed ai modelli produttivi delle strutture sanitarie pubbliche e private, di ricovero o di assistenza extraospedaliera.
2. La Commissione verifica lo stato di attuazione delle politiche sanitarie sull'intero territorio nazionale, controllando la qualità dell'offerta di servizi ai cittadini utenti e lo standard delle condizioni di accesso. Più in generale essa dovrà fornire al Parlamento e alle amministrazioni dello Stato, a livello centrale e periferico, indicazioni utili sullo stato della realtà sanitaria, avanzando proposte e suggerimenti e possibili direttrici per l'ammodernamento del settore.
3. La Commissione per il suo lavoro acquisisce tutta la documentazione prodotta o raccolta dalle precedenti Commissioni d'inchiesta in materia sanitaria.
Art. 2.
1. Con riferimento all'incendio sviluppatosi nella notte tra il 15 e 16 dicembre 2001 nei prefabbricati destinati all'accoglienza dei portatori di handicap situati nel comune di San Gregorio Magno e alle cause dei ritardi della riorganizzazione e dell'adeguamento dei servizi ospedalieri e sul territorio forniti dalla azienda sanitaria locale (ASL) SA/2, la Commissione ha il compito di:
a) accertare le responsabilità di amministratori locali, operatori sanitari e parasanitari, rappresentanti del distretto sanitario e della ASL SA/2, nonché di quanti altri, a qualsiasi titolo, abbiano concorso alla creazione delle condizioni che hanno favorito lo sviluppo dell'incendio di cui al presente comma ed il tragico bilancio di vittime che ne è seguito;
b) accertare lo stato di applicazione delle norme vigenti in materia di assistenza ai disabili e, in particolare, ai portatori di handicap mentali, da parte della ASL SA/2 e, per quanto di competenza, della regione Campania;
c) accertare l'esistenza di disposizioni impartite dalla regione Campania o da altre istituzioni a seguito di accertata inidoneità e mancanza di sicurezza delle strutture utilizzate per l'assistenza ai degenti e lungodegenti affetti da patologie mentali;
d) svolgere indagini per accertare la qualità ed il tipo di assistenza assicurata ai ricoverati nella notte tra il 15 ed il 16 dicembre 2001 nei prefabbricati di San Gregorio Magno, nonché il grado di qualificazione del personale assegnato ai turni notturni e diurni dal responsabile della struttura.
Art. 3.
1. La Commissione acquisisce elementi per valutare le dinamiche della spesa sanitaria regionale, anche al fine di verificare l'esistenza di eventuali sprechi, e gli effetti delle attuali modalità di pagamento delle prestazioni ospedaliere. Verifica lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare anche come filtro per l'eliminazione o, quantomeno, per la riduzione dei ricoveri impropri. Verifica, conseguentemente, la qualificazione dell'assistenza ospedaliera in direzione dell'alta specialità.
2. La Commissione acquisisce, inoltre, elementi conoscitivi su:
a) lo stato di attuazione dei dipartimenti di prevenzione e il loro coordinamento con l'attività delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);
b) lo stato di attuazione, l'organizzazione e il reale funzionamento, nell'ambito della azienda sanitaria locale, del distretto socio-sanitario, così come disegnato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) l'organizzazione e la verifica del progetto «Alzheimer» che si articola in una rete di servizi e nel protocollo per il trattamento farmacologico «Cronos»;
d) lo stato di attuazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale» e della normativa vigente in materia; e) lo stato di attivazione delle Agenzie sanitarie regionali;
f) la diffusione delle metodiche di verifica e revisione della qualità (VQR) e la conseguente ricaduta sulla programmazione e gestione dei servizi sanitari.
3. La Commissione valuta le dinamiche delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, in relazione alla nuova organizzazione delle attività professionali extramoenia o intramoenia, nel contesto del nuovo modello di organizzazione ospedaliera e delle aziende.
4. La Commissione propone, infine, un confronto tra diversi sistemi organizzativi e gestionali già in atto in alcune regioni italiane.
Art. 4.
1. La Commissione, la cui durata è fissata in trenta mesi dalla data della sua costituzione, presenta relazioni specifiche sulle risultanze emerse, al termine dei suoi lavori.
2. Per i compiti di cui all'articolo 2, la Commissione presenta una relazione entro novanta giorni dalla data della sua costituzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002.
Art. 5.
1. Il Presidente del Senato procede alla nomina della Commissione, ai sensi del Regolamento del Senato, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari.
2. Il Presidente del Senato provvede, altresì, alla nomina del Presidente della Commissione.
Art. 6.
1. La Commissione ha il potere di acquisire tutti gli atti, i documenti e le testimonianze che riguardano l'inchiesta.
2. Per i segreti d'ufficio e professionali si applicano le norme in vigore.
Art. 7.
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado, addetti alla Commissione stessa, ed ogni altra persona che collabori con la Commissione, o compia, o concorra a compiere atti di inchiesta, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, anche quando di tali materiali e di tali informazioni siano venuti a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio.
Art. 8.
1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento stesso.
2. La Commissione si avvale di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.
Art. 9.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.