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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1958, n. 81

Nuovo regime daziario applicabile per i prodotti carbosiderurgici dal 10 febbraio 1958.

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Testo in vigore dal:  5-3-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa, generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo, tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse, liste delle concessioni tariffarie;
Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;
Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951; Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci, nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la decisione, in data 22 aprile 1953, del Consiglio speciale dei Ministri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che approva la nomenclatura doganale comune per i Paesi membri della Comunità, indica i prodotti che formano oggetto del mercato comune e subordina alla presentazione del certificato di libera pratica l'applicazione dell'esenzione daziaria per i prodotti che formano oggetto del mercato comune e che provengono dagli altri Paesi membri della Comunità;
Vista la decisione, in data 10 febbraio 1953, dell'Alta Autorità della predetta Comunità, che fissa al 10 febbraio 1953 l'istituzione del mercato comune del carbone e l'inizio del periodo transitorio;
Visto l'estratto del documento n. 803/i/57, che riporta l'approvazione formale delle aliquote dei dazi doganali indicate nella tabella allegata allo stesso documento, e convenute di comune accordo, tra i Governi dei Paesi membri della Comunità, durante la 42ª Sessione del Consiglio speciale dei Ministri della stessa Comunità, per i prodotti siderurgici importati, dal 10 febbraio 1958, in Italia, da Paesi estranei alla predetta Comunità;
Vista la Convenzione relativa alle disposizioni transitorie, e specialmente i paragrafi 1, 15, 27, 29 e 30, che stabiliscono l'esenzione daziaria per i prodotti carbosiderurgici formanti oggetto del mercato comune, importati in Italia dagli altri Paesi membri della predetta Comunità, dopo la fine del periodo transitorio;
Vista la decisione, in data 6 dicembre 1957, dell'Alta Autorità della predetta Comunità, che autorizza il Governo italiano ad applicare, per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 10 febbraio 1958, in deroga all'armonizzazione dei dazi doganali sugli acciai, una maggiorazione del 2% per il ferro manganese carburato e gli acciai inossidabili importati da Paesi estranei alla Comunità, e, sugli stessi prodotti importati ma non originari degli altri Paesi membri, un dazio che stabilisca per tali importazioni indirette la stessa protezione daziaria applicata, per le importazioni dirette da Paesi estranei alla Comunità;
Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale degli agglomerati di carbon fossile o di lignite e del coke o semi-coke di lignite o di carbon fossile escluso quello destinato alla fabbricazione degli elettrodi e di applicare il nuovo regime daziario dei prodotti carbosiderurgici, modificando all'uopo le relative voci e note della vigente tariffa doganale italiana onde ottenere una migliore formulazione tecnica del loro testo per il suo adeguamento agli Accordi internazionali relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e il conseguente inquadramento nella nomenclatura doganale comune della predetta Comunità, modellata sulla nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura, e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1



La numerazione, la denominazione delle merci, le note e i dazi di cui all'allegata tabella sostituiscono, a decorrere dal 10 febbraio 1958, la numerazione di tariffa e di statistica, la denominazione delle merci, i dazi generali e, salvo quanto disposto al successivo art. 3, i dazi stabiliti con le norme temporanee, per le voci n. 261-a, b, c, n. 265-a, b, n. 266-a, b, da n. 875 a n. 896 incluse, nonché le note generali da n. 1 a n. 12 incluse, n. 14 e n. 15 del capitolo LXXIII della tariffa dei dazi doganali di importazione, attualmente in vigore in virtù dei decreti Presidenziali 7 luglio 1950, n. 442, 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni.
Restano fermi il regime daziario convenzionato mediante accordi stipulati con altri Paesi e le riduzioni per tali dazi tuttora applicabili in base all'art. 1 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125.