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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1952, n. 169

Proroga del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, numero 1125, con nuove aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/04/1952)
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Testo in vigore dal:  1-4-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516 e 1 novembre 1951, n. 1125, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti al 31 marzo 1952;
Ritenuta la necessità di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee e di aggiungere a queste alcune nuove riduzioni od esenzioni daziarie;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il bilancio; Decreta:

Art. 1


Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, sono prorogate a non oltre il 31 dicembre 1952.
A non oltre la stessa data si intendono prorogate, con le modificazioni e le nuove aggiunte di cui alla allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze, le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale approvate coi decreti Presidenziali 8 luglio 1950, n. 453; 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23 (art. 3); 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516 e 1 novembre 1951, n. 1125 (art. 5).