Statuto
Preambolo:
I sottoscritti, Presidenti dei Senati d'Europa, riuniti a Parigi in data 8 novembre 2000,
consapevoli di condividere valori comuni nel campo della democrazia e dello Stato di diritto,
intenzionati a garantire il rispetto del principio dell'equilibrio dei poteri nonché la necessaria diversificazione della rappresentazione nazionale,
desiderosi di affermare il contributo dei sistemi bicamerali al dialogo democratico nonché il ruolo delle loro assemblee nelle relazioni tra i popoli che esse rappresentano, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa,
animati dalla volontà di lavorare insieme al rafforzamento dei legami tra gli Stati europei, di facilitare la diffusione e la condivisione del patrimonio comune e di contribuire alla realizzazione del progetto europeo,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo primo (Composizione):
1 - E' istituita una Associazione dei Senati d'Europa, composta dai seguenti Senati:
Consiglio federale (Bundesrat) della Repubblica federale di Germania;
Consiglio federale (Bundesrat) della Repubblica d'Austria;
Senato del Regno del Belgio;
Camera dei Popoli dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina;
Senato del Regno di Spagna;
Senato della Repubblica francese;
Senato della Repubblica italiana;
Prima Camera degli Stati generali del Regno dei Paesi Bassi;
Senato della Repubblica di Polonia;
Senato della Romania;
Consiglio della Federazione dell'Assemblea federale della Federazione russa;
Consiglio nazionale della Repubblica di Slovenia;
Consiglio degli Stati della Confederazione svizzera;
Senato della Repubblica ceca;
Camera dei Lord del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
2 - Il Consiglio di Stato del Granducato di Lussemburgo partecipa alle attività dell'Associazione in qualità di osservatore.
3 - L'Associazione dei Senati d'Europa decide per consenso l'ammissione, come membro a pieno titolo o come osservatore, di qualsiasi altro Senato europeo che ne faccia domanda.
Articolo 2 (Obiettivi):
L'Associazione dei Senati d'Europa si pone come obiettivi lo sviluppo delle relazioni tra i suoi membri, la promozione del bicameralismo nel quadro della democrazia parlamentare e il rafforzamento dell'identità e della coscienza europee.
Articolo 3 (Attività):
L'Associazione dei Senati d'Europa:
- organizza ogni anno almeno una riunione dei suoi membri, ciascuno dei quali è rappresentato dal Presidente o dal parlamentare da quest'ultimo designato a tal fine, su temi di interesse comune;
- favorisce la realizzazione di studi comuni, la condivisione di informazioni ed esperienze, la creazione e l'utilizzazione di un sito internet e l'instaurazione di relazioni permanenti tra le amministrazioni parlamentari, anche attraverso scambi tra funzionari parlamentari;
- può decidere, su proposta di uno dei suoi membri, la costituzione di gruppi di lavoro temporanei, composti da Presidenti assistiti da funzionari o da esperti da essi designati, ai fini dell'esame di questioni relative al ruolo dei Senati e allo sviluppo del bicameralismo.
Articolo 4:
L'attività dell'Associazione si svolge nel rispetto dell'autonomia e dello status costituzionale di ciascuna assemblea parlamentare e di ciascun Presidente.
Articolo 5 (Modalità di deliberazione):
L'Associazione delibera per consenso.
Articolo 6 (Riunioni dell'Associazione) :
1 - La riunione annuale dei Presidenti si svolge su invito e sotto la Presidenza del Presidente ospitante.
2 - La Presidenza dell'Associazione è assunta, a partire dal termine di una riunione, dal Presidente che ospita la riunione ordinaria successiva. Tale Presidente è responsabile dell'organizzazione di tale riunione. Egli è assistito dal Presidente della riunione precedente e dal Presidente della riunione successiva; insieme essi costituiscono l'Ufficio di Presidenza dell'Associazione.
3 - Il segretariato dell'Associazione è curato, alle stesse condizioni, dai servizi o dal personale designati a tal fine dai Presidenti ospitanti successivi.
4 - Al termine di ciascuna riunione sono stabilite le sedi delle due riunioni ordinarie successive.
5 - Una riunione straordinaria può essere convocata su proposta di un Presidente, ottenuta la firma dei due terzi degli altri Presidenti. Tale riunione si svolge nella sede dell'Assemblea del Presidente promotore dell'iniziativa.
Articolo 7 (Ordine del giorno):
1 - Durante ciascuna riunione è approvato l'ordine del giorno della riunione successiva sulla base di un progetto presentato dal Presidente che ospiterà tale riunione.
2 - La data e il progetto di ordine del giorno della riunione straordinaria sono comunicati ai Presidenti almeno un mese prima che tale riunione abbia luogo.
3 - Le relazioni e i documenti di lavoro sono distribuiti almeno due settimane prima della data della riunione.
Articolo 8 (Verbale delle riunioni):
1 - Al termine di ciascuna riunione il Presidente ospitante redige un verbale che viene trasmesso a tutti i membri dell'Associazione.
2 - La Presidenza e i singoli membri dell'Associazione sono autorizzati a rendere pubbliche le idee e le opinioni espresse nel corso della riunione, senza che tale pubblicità costituisca un vincolo per l'Associazione nel suo complesso.
Articolo 9 (Lingue):
1 - I documenti scritti distribuiti dalla Presidenza sono disponibili in francese, in inglese ed eventualmente nella lingua del Presidente ospitante.
2 - I contributi dei membri dell'Associazione sono disponibili in lingua francese e/o inglese.
3 - Durante ciascuna riunione dei Presidenti è garantita la traduzione simultanea nelle lingue francese e inglese e, nella misura del possibile, nelle lingue nazionali degli altri membri dell'Associazione.
Articolo 10 (Modifiche):
Le proposte di modifica del presente Regolamento devono essere presentate per iscritto da uno o più Presidenti a tutti i membri dell'Associazione almeno tre settimane prima della riunione nella quale saranno prese in esame.
Le proposte di modifica sono inserite nell'ordine del giorno della riunione e formano l'oggetto di una relazione presentata dal Presidente che ospita la riunione.