ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Art.1),
PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI
(Art.1),
CONSIGLI E ASSEMBLEE REGIONALI
(Art.1),
GIUNTE REGIONALI
(Art.1),
CONSIGLI PROVINCIALI
(Art.1),
PROVINCE AUTONOME
(Art.1),
SINDACI DI COMUNI
(Art.1),
ELETTORATO PASSIVO
(Artt.1, 1),
PRESIDENTE DEL SENATO
(Art.1),
POTERI PRESIDENZIALI IN MATERIA GIUDIZIARIA
(Art.1),
POTERI PRESIDENZIALI IN MATERIA INTERNAZIONALE E DIFESA
(Art.1),
CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA
(Art.1),
POTERI PRESIDENZIALI NEI RAPPORTI COL PARLAMENTO
(Art.1),
POTERI PRESIDENZIALI NEI RAPPORTI CON IL GOVERNO
(Art.1),
PROMULGAZIONE
(Art.1),
AMNISTIA GRAZIA INDULTO
(Art.1),
ONORIFICENZE E ONORANZE
(Art.1),
NOMINE
(Art.1),
FUNZIONARI
(Art.1),
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI
(Art.1),
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
(Art.1),
ALTO TRADIMENTO E ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE
(Art.1),
GIURAMENTO
(Art.1),
ELEZIONI DIRETTE
(Art.1),
ELETTORATO ATTIVO
(Art.1),
CANDIDATURE ELETTORALI
(Art.1),
FIDUCIA AL GOVERNO
(Art.1),
GOVERNO
(Art.1),
MINISTRI
(Art.1),
VICE MINISTRI E SOTTOSEGRETARI
(Art.1),
CONSIGLIO DEI MINISTRI
(Art.1),
AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
(Art.1),
REATI MINISTERIALI
(Art.1),
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Art.1)
Assegnazione
Assegnato alla
Commissione parlamentare per le riforme costituzionaliin sede referente il 5 febbraio 1997. Annuncio nella seduta pom. n. 127 del 5 febbraio 1997.