Documento VII n. 108
Sentenza n. 361 del 26 ottobre 1998 con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: 1) dell'articolo 513, comma 2, ultimo periodo del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'articolo 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale; 2) dell'articolo 210 del codice di procedura penale nella parte in cui non ne È prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero; 3) dell'articolo 238, comma 4, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, qualora in dibattimento la persona esaminata a norma dell'articolo 210 del codice di procedura penale rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di consenso dell'imputato alla utilizzazione si applica l'articolo 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale (Doc. VII, n. 108). Sentenza n. 361 del 26 ottobre 1998.
Titolo breve: Sentenza n. 361 del 26.10.98
Riferimenti normativi documento
Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2
Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139
Iniziativa
Presentato da Presidente della Corte Costituzionale, il 2 novembre 1998; annunciato nella seduta n. 475 del 3 novembre 1998
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
il 4 novembre 1998
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia)
il 4 novembre 1998