Il Presidente
- esercita le funzioni di supplente del Presidente della Repubblica in ogni caso in cui questi non possa adempierle, in base all'art. 86 della Costituzione;
- viene sentito, al pari del Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente della Repubblica prima di sciogliere le Camere, o anche una sola di esse (art. 88 della Costituzione);
- rappresenta il Senato;
- regola l'attività di tutti i suoi organi;
- dirige e modera le discussioni; pone le questioni;
- stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato;
- dispone dei poteri necessari per mantenere l'ordine e assicurare, sulla base del Regolamento interno, il buon andamento dei lavori.
Elezione
Per l'elezione del Presidente del Senato è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'Assemblea nei primi due scrutini. Nel caso che questi ultimi non diano esito positivo,è sufficiente nel terzo scrutinio la maggioranza assoluta dei voti dei senatori presenti; qualora anche in questa votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
L'elezione del Presidente ha luogo nella prima seduta del Senato, che si tiene entro venti giorni dalle elezioni.
Eletto il Presidente, l'Assemblea procede, nella seduta successiva, all'elezione di quattro Vice Presidenti (che sostituiscono a turno il Presidente nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza), di tre Questori (che sovrintendono ai servizi, al cerimoniale, alla polizia interna e alle spese del Senato) e di otto (il numero può aumentare per rappresentare tutti i gruppi parlamentari) Segretari (che coadiuvano il Presidente nelle sedute, dando lettura dei testi legislativi, verificando i risultati delle votazioni, sovraintendendo ai resoconti delle sedute e così via). I VicePresidenti, i Questori e i Segretari costituiscono, sotto la presidenza del Presidente del Senato, il Consiglio di Presidenza, cui spettano i massimi poteri deliberativi in materia amministrativa e disciplinare. Il Consiglio di Presidenza nomina, tra l'altro, il Segretario generale del Senato, dal quale dipendono tutti gli uffici del Senato.