Mercoledì 17 Aprile 2019 - 109ª Seduta pubblica
(La seduta ha inizio alle ore 16:03)
L'Assemblea ha approvato con modificazioni il ddl n. 1165, Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. Il testo passa alla Camera.
Il relatore, sen. Di Piazza (M5S), ha ricordato che il decreto-legge è stato emanato in un momento di incertezza sui tempi e sulle modalità di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. L'articolo 1 modifica la normativa dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. I poteri speciali (esercizio del potere di veto o imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni da parte dell'Esecutivo per contratti o accordi in cui la controparte sia un soggetto esterno all'Unione europea), sono estesi ai contratti di servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. L'articolo 2 introduce la disciplina transitoria applicabile per garantire la stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dalla UE in assenza di accordo. L'articolo 3 disciplina la continuazione nel periodo transitorio dell'attività da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica già autorizzati alla prestazione dei relativi servizi. L'articolo 4 elenca i soggetti del Regno Unito operanti in Italia che sono tenuti a cessare l'attività entro la data di recesso (istituti di pagamento, gestori di fondi, organismi di investimento collettivo del risparmio, istituti di moneta elettronica che operano in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati). L'articolo 5 indica i soggetti italiani per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene consentita la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio. L'articolo 6 disciplina la possibilità che i gestori di sedi di negoziazione italiani possano continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito e, viceversa, che i gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possano continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica. L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela disciplinati, per quanto riguarda i servizi bancari, dall'articolo 128-bis del TUB e, per quanto riguarda i servizi di investimento, dall'articolo 32-ter del TUF. L'articolo 8 stabilisce, per le banche e le imprese di investimento che possono continuare a svolgere attività e servizi bancari e di investimento nel periodo transitorio, l'adesione di diritto ai sistemi italiani di garanzia dei depositanti aderenti e di indennizzo degli investitori. L'articolo 9 dispone la cancellazione delle imprese di assicurazione del Regno Unito, operanti nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che di libera prestazione dei servizi, dall'elenco delle imprese Ue dopo la data di recesso. Ai sensi del successivo articolo 10 anche gli intermediari assicurativi o riassicurativi del Regno Unito cessano la loro attività entro la data di recesso e sono cancellati dal relativo registro. Per tutelare i clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. L'articolo 11 dispone la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi. L'articolo 12 interviene sulla disciplina dei limiti di investimento dei fondi pensione: i fondi di investimento del Regno Unito sono assimilati ai fondi europei, per tutto il corso del periodo transitorio. Si consente dunque ai fondi pensione italiani di continuare ad investire in fondi del Regno Unito. L'articolo 13 dispone il mantenimento della legislazione vigente in materia fiscale durante il periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso raggiunto il 22 novembre 2018. Gli articoli 14, 15, 16 e 17 contengono norme in materia di soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; concessione della cittadinanza italiana ai cittadini del Regno Unito; potenziamento dei servizi consolari italiani nel Regno Unito; prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale. L'articolo 18 autorizza la sottoscrizione di quote di capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) da parte dell'Italia per un ammontare pari a circa 6,9 miliardi di euro. L'articolo 19 reca disposizioni per il sostegno all'attività internazionale del Governo. Gli articoli da 20 a 23 consentono la prosecuzione delle misure di supporto allo smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza - GACS).
Alla discussione generale hanno partecipato i sen. Maria Virginia Tiraboschi, Fiammetta Modena, Fantetti, Mallegni, Donatella Conzatti (FI); Lanzi, Lannutti (M5S); Comincini, Alfieri (PD); De Bertoldi (FdI); Saviane (L-SP). Sono stati approvati gli emendamenti della Commissione 3.100, 3.2, 4.2 (testo 2), 5.1 (testo 2), 8.1, 10.1, 13.200, 13.0.100, 13.0.101, 14.3 (testo 2), 16.100, 17.2000, 17.1, 17.100 (testo 2), 17.0.1000, 17.0.1, 19.1 (testo 2), 19.0.3 (testo corretto), 19.0.4, 20.1, 20.2, 21.3 (testo 3), 21.4, 21.5, 21.6, 22.100, 22.1 e 23.1. Approvato inoltre l'emendamento 17.0.2 (testo 2) del sen. Lupo (M5S) e altri sulla capacità operativa dello scalo di Milano Linate.
Hanno svolto dichiarazione di voto favorevole al provvedimento, con diverse considerazioni sul futuro della UE, i sen. Steger (Aut), Loredana De Petris (Misto-LeU), D'Alfonso (PD), Sciascia (FI), Bagnai (L-SP) secondo il quale la lezione da trarre dalla Brexit non è l'irrevocabilità della UE che, assumendo un atteggiamento punitivo nei confronti del Regno Unito, si è rivelata ancora una volta incapace di mediare gli interessi nazionali. Secondo il sen. Urso (FdI), in vista della Brexit e del confronto con la Cina, l'articolo 1 avrebbe dovuto prevedere poteri più estesi per la difesa della sicurezza nazionale nel settore delle telecomunicazioni. Il sen. Licheri (M5S) ha evidenziato che la UE non si è interrogata sulle ragioni profonde della Brexit e ha rivendicato un modello comunitario diverso dall'Europa di Aquisgrana e dall'Europa di Visegrad.
(La seduta è terminata alle ore 20:03 )