Glossario

M

  • Maggioranza

    Il termine "maggioranza" indica nel linguaggio politico quel numero di parlamentari, superiore alla metà, che dà la fiducia al Governo. In senso più ristretto il termine indica il numero di voti favorevoli che sono necessari per adottare una deliberazione: tale numero deve essere pari almeno alla metà più uno dei Senatori votanti in senso favorevole o contrario (vedi Numero legale). In caso di parità di voti la proposta non è approvata. In casi esplicitamente previsti dalla Costituzione sono richieste maggioranze speciali.

  • Maggioranze speciali o qualificate

    Con tale espressione si intendono le maggioranze superiori alla maggioranza semplice (metà più uno dei votanti in senso favorevole o contrario). Tra le maggioranze speciali rientra la maggioranza assoluta, che consiste nella metà più uno dei componenti del Senato ed è richiesta, ad esempio, per l'approvazione o per la modifica del Regolamento del Senato e per la seconda deliberazione dei disegni di legge costituzionale (vedi Legge); se quest'ultima è adottata da una maggioranza speciale ancora più consistente, pari ai 2/3 dei componenti di ciascuna camera, non si dà luogo a referendum (vedi Istituti di democrazia diretta).

  • Mandato imperativo (divieto di)

    È un principio del parlamentarismo moderno, ribadito dalla Costituzione, in virtù del quale i membri delle Camere, in quanto rappresentanti dell'intera Nazione, esercitano il loro mandato senza vincoli giuridici sia rispetto agli elettori dei collegi che li hanno eletti, sia nei confronti dei partiti per i quali si sono candidati. Dal divieto di mandato imperativo discende che il parlamentare è responsabile nei confronti degli elettori solo politicamente, in sede di rielezione. Il divieto del mandato imperativo nel Parlamento odierno si coniuga, tuttavia, con l'organizzazione in Gruppi parlamentari.

  • Messaggio (dei Presidenti delle Camere)

    È un solenne documento, sottoscritto dai Presidenti delle Camere, con il quale essi attestano al Presidente della Repubblica, per i provvedimenti approvati definitivamente, o al Presidente dell'altro ramo del Parlamento, l'avvenuta approvazione di un disegno di legge e ne trasmettono il testo (vedi Presidente del Senato).

  • Messaggio (del Presidente della Repubblica)

    La Costituzione prevede due tipi di messaggi presidenziali alle Camere.

    In primo luogo, il Capo dello Stato può rifiutare la promulgazione di una legge, rinviandola alle Camere con messaggio motivato. In tal caso le Camere, se intendono riprenderne l'esame (ma potrebbero anche rinunciare), devono ripetere l'iter, che ha inizio presso la Camera che in precedenza ha approvato per prima il disegno di legge. Si segue, per obbligo regolamentare, il procedimento in Assemblea, rispettandosi tutte le fasi del procedimento con la sola possibilità di limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata (vedi Procedimento legislativo).

    Oltre a questa accezione, con tale termine si individua anche il messaggio che il Capo dello Stato indirizza al Parlamento per richiamarne l'attenzione su problemi o esigenze di particolare rilievo. Questo messaggio viene immediatamente letto all'Assemblea e le Camere sono libere di farne oggetto di un dibattito o meno. Entrambi i messaggi hanno forma scritta e sono controfirmati da un membro del Governo; le Camere li stampano negli atti parlamentari e li inseriscono nel sito Internet non appena ricevuti.

  • Missione

    Termine di uso corrente per indicare i Senatori assenti per incarico avuto dal Senato, i quali pertanto non vengono computati ai fini della determinazione del numero legale, così come i Senatori in congedo.

  • Mozione

    È il più rilevante degli atti di indirizzo politico, fondato sul rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento. Consiste in un documento, presentato da almeno otto Senatori, concernente tutti o determinati aspetti dell'azione del Governo, che l'Assemblea è chiamata a deliberare. La mozione non può essere discussa in Commissione (dove gli strumenti di indirizzo disponibili sono la risoluzione e l'ordine del giorno) e la discussione si conclude con un voto che, se positivo, impegna politicamente il Governo a comportarsi nel modo indicato nella mozione. Anche per le mozioni firmate da una minoranza qualificata di Senatori, come già per le interpellanze, è previsto un procedimento abbreviato. Mozioni, interpellanze e interrogazioni relative a questioni identiche o strettamente connesse possono formare oggetto di un'unica discussione. Particolare rilievo ha la mozione di fiducia o sfiducia al Governo.



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina