Mercoledì 24 Marzo 2004 - 571ª Seduta pubblica (Antimeridiana)

(La seduta ha inizio alle ore 09:32)

L'Assemblea del Senato ha proseguito l'esame del ddl n. 2544 e connessi di riforma dell'ordinamento costituzionale, affrontando gli articoli proposti dalla Commissione affari costituzionali che introducono modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione, cioe l'insieme di norme costituzionali gia oggetto di riforma nello scorcio finale della passata legislatura. Approvato anzitutto l'articolo 32 che al primo comma modifica la denominazione del Titolo che fa ora riferimento a Comuni, Province, Citta metropolitane, Regioni e Stato. L'articolo modifica inoltre la norma costituzionale su Roma capitale, definita capitale della Repubblica federale, cui vengono riconosciute forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalita stabiliti dallo statuto della Regione Lazio; quest'ultima previsione e stata considerata dalle opposizioni fortemente limitativa e tale da sminuire i valori e le istanze che avevano condotto alla costituzionalizzazione della norma sulla capitale d'Italia. Attraverso l'approvazione di un emendamento proposto dal Gruppo FI, e stata ripristinata la norma costituzionale, soppressa nel testo varato dalla Commissione, secondo cui l'ordinamento della capitale e disciplinato da legge dello Stato.

Successivamente l'Assemblea ha approvato un articolo aggiuntivo proposto dal Governo, frutto di intese raggiunte con i Presidenti delle Regioni a statuto speciale, che modifica l'articolo 116 della Costituzione stabilendo che tali statuti sono adottati con legge costituzionale previa intesa con le Regioni interessate, intesa che va manifestata entro sei mesi dall'avvio del procedimento; decorso tale termine, le Camere possono comunque adottare la legge costituzionale. Pur esprimendo apprezzamento per l'iniziativa del Governo, i senatori intervenuti appartenenti al Gruppo delle Autonomie hanno lamentato l'esiguita del termine indicato ed hanno rappresentato l'esigenza di condizionare il superamento dell'intesa al solo caso di inerzia della Regione interessata.

Avviata infine la discussione sul rilevante e controverso articolo 33 che, modificando l'articolo 117 della Costituzione, assegna, tra l'altro, la potesta legislativa esclusiva alle Regioni su materie quali l'assistenza e l'organizzazione sanitaria, l'organizzazione scolastica e la polizia locale. Terminata l'illustrazione degli emendamenti, la discussione sull'articolo 33 riprendera a partire dalle ore 16.

(La seduta è terminata alle ore 14:03 )



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