Comunicato
La Commissione propone di modificare l'articolo 23, eliminando la prescrizione di candidature alla carica di Primo ministro indicate nella scheda elettorale (emendamento 23.200, del relatore). Inoltre, allo stesso articolo è stata corretta la disposizione relativa alla soluzione dei casi di necessario cambiamento del Primo ministro, per cause diverse da quelle previste dall'articolo 94 della Costituzione prevedendo la possibilità di una mozione diretta alla nomina di un nuovo Primo ministro, sottoscritta da deputati di maggioranza in numero superiore alla metà dei componenti la Camera dei deputati (emendamento 23.201/testo 2, del relatore). All'articolo 28 si prevede che anche per eleggere i componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti il Senato si riunisca nella composizione integrata dai presidenti delle giunte e dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano (emendamento 28. 300, del relatore.) All'articolo 29, è stato introdotta una integrazione che modifica la denominazione del Titolo V della Costituzione, da "Le regioni, le province, i comuni" a "Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato" (emendamento 29. 1, Pastore e altri) . All'articolo 30, una modifica relativa all'articolo 117, primo comma, della Costituzione ne omette l'attuale riferimento agli obblighi internazionali (emendamento 30.3, Pastore e altri). E' stata anche riformulata, nello stesso articolo 30, la disposizione di cui al comma 2, diretta a salvaguardare le condizioni di maggiore autonomie delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di trento e di Bolzano (emendamento 30. 20, Rollandin e altri).