Scheda di seduta - 1ª (Affari Costituzionali)
Pomeridiana
Giovedì 15 Gennaio 2004
Sede referente
- Relatore:
- D'ONOFRIO (UDC)
- Trattazione:
- Seguito esame e votazione degli emendamenti. Sono intervenuti i senatori BASSANINI, MANZELLA, SALVI e VILLONE (DS-U), MANCINO e PETRINI (Mar-DL-U), DEL PENNINO (Misto-PRI), TURRONI (Verdi-U), il Relatore e il Presidente.
- Proseguirà :
- questa sera alle 21
- Precedente trattazione:
- Seduta n.
Comunicato
All'articolo 16, il collegio elettorale che elegge il Presidente della Repubblica è ora qualificato come "Assemblea della Repubblica" (emendamento 16.200, del relatore) e la sua composizione, rispetto al testo del disegno di legge, è integrata con i Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome e presidenti dei Consigli regionali (emendamento 16.1/testo2, Pastore e altri), mentre i delegati dei territori sono eletti dai Consigli regionali, per non meno della metà tra i sindaci, i presidenti di provincia o città metropolitana della Regione, su designazione dei Consigli delle autonomie locali (emendamento 16.300, del relatore). All'articolo 19, il Presidente della Repubblica è qualificato come "garante della Costituzione" e non come "organo di garanzia costituzionale" e, inoltre, come "Capo dello Stato" (emendamento 19. 300, del relatore). All'articolo 20 è stato accolto l'emendamento del relatore 20.200/testo 2 che regola il caso di crisi politica durante la legislatura: il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento eventualmente richiesto dal primo ministro quando, entro dieci giorni, sia presentata alla Camera una mozione da parte di deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni e in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, mozione diretta a continuare nell'attuazione del programma e integrata dal nome di un nuovo primo ministro. Accolto anche l'altro emendamento del relatore (20.201), soppressivo del secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione nel nuovo testo proposto con il disegno di legge. All'articolo 21 è stata apportata una modifica (emendamento 21.200, del relatore) alla disposizione sul Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura, non "designato", ma "nominato" dal Presidente della Repubblica.