Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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CAPO III
DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA
Art. 8.
Attribuzioni del Presidente
Il Presidente rappresenta il Senato e regola l'attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il Regolamento. Sulla base di questo, dirige la discussione e mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Sovrintende alle funzioni attribuite ai questori ed ai segretari. Assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'amministrazione del Senato.
Art. 9.
Attribuzioni dei vice Presidenti
1.
I vice Presidenti sostituiscono il Presidente nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Senato nelle pubbliche cerimonie.
2.
Il Presidente del Senato designa il vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.
Art. 10.
Attribuzioni dei questori
I Questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono collegialmente alla polizia, ai servizi del Senato ed al cerimoniale; predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo del Senato; provvedono, anche singolarmente nei casi previsti dai regolamenti interni dell'amministrazione, alla gestione dei fondi a disposizione del Senato.
Art. 11.
Attribuzioni dei Segretari
1.
I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete; tengono nota dei Senatori iscritti a parlare; danno lettura dei processi verbali e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all'Assemblea; fanno l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni; vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Presidenza e coadiuvano in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Senato.
2.
In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più Senatori presenti in aula ad esercitare le funzioni di Segretari.
Art. 12.
Attribuzioni del Consiglio di Presidenza - Proroga dei poteri
1.
Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato, delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il Regolamento della biblioteca del Senato; delibera le sanzioni, nei casi previsti dai
commi 3 e 4 dell'articolo 67
, nei confronti dei Senatori; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale del Senato; approva i regolamenti interni dell'amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti; esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.
2.
Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, tenute ai sensi dei
commi 3 e 4 dell'articolo 67
, partecipano i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno al Consiglio stesso.
3.
Il Consiglio di Presidenza rimane in carica, quando viene rinnovato il Senato, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.
Art. 13.
Cessazione dalle cariche dell'Ufficio di Presidenza
I Senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche dell'ufficio di Presidenza.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971