Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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CAPO XXI
DELLE DEPUTAZIONI

Art. 164.
Nomina e composizione delle deputazioni

Il Presidente del Senato determina il numero e procede alla nomina dei membri delle deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza dei diversi Gruppi parlamentari. Il Presidente o uno dei vice Presidenti fanno sempre parte delle deputazioni.

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