Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.
Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di Senatore

I Senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati.

Art. 2.
Ufficio di Presidenza provvisorio

1. Nella prima seduta dopole elezioni il Senato è presieduto provvisoriamente dal più anziano di età.
2. I sei Senatori più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di Segretari.

Art. 3.
Giunta provvisoria per la verifica dei poteri - Proclamazione dei Senatori subentranti

1. Costituito il seggio provvisorio, il Presidente, ove occorra, proclama eletti Senatori i candidati che subentrano agli optanti per la Camera dei Deputati.
2. Per i relativi accertamenti, il Presidente convoca immediatamente una Giunta provvisoria per la verifica dei poteri.
3. La Giunta provvisoria è costituita dai Senatori membri della Giunta delle elezioni del Senato della precedente legislatura che siano presenti alla prima seduta. Qualora il loro numero sia inferiore a sette, il Presidente procede, mediante sorteggio, all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La Giunta provvisoria è presieduta dal componente più anziano di età ed ha come Segretario il più giovane.

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