Versione in vigore dal 21/11/2009 ad oggi
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CAPO XXIV
DELLA APPROVAZIONE E DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO
Art. 167.
Approvazione del Regolamento e delle sue modificazioni
1.
Il Senato adotta il suo regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.
2.
Ciascun senatore può presentare proposte di modifica al Regolamento del Senato, che sono stampate ed inviate per l'esame alla giunta per il regolamento.
3.
La giunta riferisce all'assemblea con relazione scritta, stampata e distribuita almeno cinque giorni prima dell'inizio della discussione.
4.
In assemblea non sono ammessi emendamenti alle proposte in discussione che non siano stati presentati almeno 48 ore prima dell'inizio della discussione stessa e sottoposti all'esame della giunta. È tuttavia in facoltà del Presidente ammettere la presentazione, nel corso della discussione, di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate.
5.
Le modificazioni al regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.
6.
Quando le modificazioni siano costituite da un complesso normativo organico composto di più disposizioni fra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del complesso; tuttavia otto senatori possono richiedere che singole norme siano stralciate per essere votate separatamente; in tal caso per l'approvazione di ciascuna parte stralciata è richiesta la maggioranza assoluta.
7.
Il Regolamento e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Disposizione finaleEntrata in vigore del Regolamento
1.
Il presente Regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.
Le
disposizioni relative alla formazione e alle competenze delle commissioni permanenti e delle giunte
saranno applicate a decorrere dall'1 ottobre 1971. Alla stessa data si provvederà alla rinnovazione degli organi anzidetti.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
1
l.
Limitatamente alla XVI legislatura, se un Gruppo parlamentare costituitosi all'inizio della medesima legislatura e non rappresentato nel Consiglio di Presidenza avanza richiesta di elezione di un Segretario ai sensi dell'
articolo 5, comma 2-bis
, sulla stessa il Consiglio di Presidenza delibera disponendo che l'elezione abbia luogo anche in deroga al
terzo periodo del medesimo comma
.
2.
Tutte le volte che, per effetto dell'accoglimento della richiesta, risulti alterato a sfavore dei componenti dei Gruppi di maggioranza il rapporto numerico tra essi e i componenti dei Gruppi di opposizione, si procede altresì alla contemporanea elezione di un ulteriore Segretario.
3.
L'elezione avviene con un'unica votazione e ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti i Senatori che, essendo iscritti al Gruppo che ha avanzato la richiesta di elezione ai sensi dell'
articolo 5, comma 2-bis
, ovvero, nel caso previsto dal
comma 2
, a tale Gruppo e a uno dei Gruppi di maggioranza, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per ciascuno dei predetti Gruppi. Si applicano i
commi 2-ter
, primo periodo,
2-quater
e
4 del richiamato articolo 5
.
4.
La disposizione transitoria di cui al presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Note
Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.
Alla DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Modifica rispetto alla versione precedente: 1 Inserimento dell' articolo 169. Modifica efficace a partire dal 21/11/2009. Deliberazione, Senato della Repubblica del 18/11/2009.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971