Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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CAPO XIV
DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 121.
Disegni di legge costituzionale - Prima deliberazione

1. La prima deliberazione, prevista dall' articolo 138 della Costituzione per i disegni di legge di revisione della Costituzione e gli altri disegni di legge costituzionale, è adottata nelle forme previste dal presente regolamento per i disegni di legge ordinaria.
2. Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati.
3. Se il disegno di legge è emendato dalla Camera, il Senato lo riesamina a norma dell' articolo 104 .

Art. 122.
Disegni di legge costituzionale - Termini per la seconda deliberazione

1. La seconda deliberazione, prevista dall' articolo 138 della Costituzione , può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi tre mesi dall'approvazione del disegno di legge nello stesso testo trasmesso o successivamente approvato dalla Camera dei deputati.
2. I tre mesi sono computati secondo il calendario comune.

Art. 123.
Disegni di legge costituzionale - Riesame per la seconda deliberazione

1. In sede di seconda deliberazione, la commissione competente riesamina il disegno di legge e riferisce su di esso al Senato.
2. In assemblea, il disegno di legge, dopo la discussione generale, è sottoposto soltanto alla votazione finale per l'approvazione del complesso.
3. Non sono ammessi emendamenti né ordini del giorno, né lo stralcio di una o più norme. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva; può essere richiesto un rinvio a breve termine, sul quale decide inappellabilmente il Presidente.
4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109 .

Art. 124.
Disegni di legge costituzionale - Approvazione in seconda deliberazione

1. Il disegno di legge è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.
2. Se il disegno di legge è approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei deputati o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione .
3. Se il disegno di legge è respinto si applicano, in caso di ripresentazione, le norme dell' articolo 76 .

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