Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 96.
Proposta di non passare all'esame degli articoli

1. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può avanzare la proposta che non si passi a tale esame.
2. Per lo svolgimento e la discussione della proposta di non passare all'esame degli articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell' articolo 95 . La votazione della proposta ha la precedenza su quella degli ordini del giorno.

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