Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
(consulta l'indice)

Art. 94.
Discussione generale dei disegni di legge

Nell'esame dei disegni di legge si ha, anzitutto, la discussione generale. Questa può essere suddivisa per parti o per titoli quando il Senato così deliberi, senza discussione, per alzata di mano.

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