Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 88.
Fatti lesivi della onorabilità - Commissione di indagine

1. Quando, nel corso di una discussione, un Senatore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la nomina di una Commissione che indaghi e giudichi sul fondamento della accusa; alla Commissione il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente all'Assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.
2. Il Senato può disporre la stampa della relazione della Commissione.

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