Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 86.
Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione

Salva la facoltà di cui all' articolo 109 , nessun Senatore può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per una questione di carattere incidentale o per fatto personale.

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