Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
(consulta l'indice)

Art. 62.
Congedi

1. Nessun Senatore può mancare alle sedute senza aver chiesto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'Assemblea.
2. Viene sempre affissa nell'aula una nota dei congedi.

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