Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 59.
Partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute dell'assemblea e delle commissioni

I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute dell'assemblea e delle commissioni.

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