Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 58.
Posti riservati nell'aula

1. Nell'aula vi sono posti riservati ai rappresentanti del Governo e delle commissioni che riferiscono sugli argomenti in discussione.
2. Hanno posto nel banco della Presidenza il Segretario generale e gli altri funzionari autorizzati dal Presidente.

Versioni disponibili



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