Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 46.
Informazioni e chiarimenti richiesti dalle Commissioni al Governo - Comunicazioni dei rappresentanti del Governo

1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro competenza.
2. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno, mozioni e risoluzioni approvati dal Senato o accettati dal Governo.
3. I rappresentanti del Governo possono intervenire alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazioni.

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