Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 2.
Ufficio di Presidenza provvisorio

1. Nella prima seduta dopole elezioni il Senato è presieduto provvisoriamente dal più anziano di età.
2. I sei Senatori più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di Segretari.

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