Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 165.
Bilancio e conto consuntivo del Senato - Variazioni di bilancio

1. Il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato, predisposti dai questori e deliberati dal Consiglio di presidenza su relazione dei questori stessi, sono trasmessi al presidente della 5ª commissione permanente, il quale li esamina insieme con i presidenti delle altre commissioni permanenti e ne riferisce all'assemblea.
2. La discussione in assemblea è fatta di norma in seduta pubblica; in seduta segreta quando la Presidenza del Senato o venti senatori lo richiedano.
3. Le variazioni degli stanziamenti dei capitoli di bilancio sono deliberate direttamente dal Consiglio di presidenza.

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