Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 16.
Locali, attrezzature e contributi ai Gruppi parlamentari

Ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature e vengono versati contributi a carico del bilancio del Senato, differenziati in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi stessi.

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