Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 156.
Svolgimento delle interpellanze

1. Le interpellanze sono di norma poste all'ordine del giorno delle sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni.
2. Nello svolgimento di ciascuna interpellanza il proponente non può superare il termine di venti minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo l'interpellante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Si applicano le disposizioni dell' ultimo comma dell'articolo 149 .
3. Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni od oggetti identici o strettamente connessi sono di norma trattate congiuntamente. In tal caso hanno per primi la parola i presentatori delle interpellanze per lo svolgimento e, dopo le dichiarazioni del Governo, parlano nell'ordine, per la replica, gli interroganti e gli interpellanti.

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