Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 151.
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza

Sulla richiesta dell'interrogante o del Governo che ad una interrogazione da svolgersi in assemblea sia riconosciuto il carattere d'urgenza, giudica il Presidente, il quale può disporne lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno successivo, salva sempre la facoltà del Governo prevista dal comma 3 dell'articolo 148 .

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