Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
(consulta l'indice)

Art. 137.
Legge regionale contrastante con gli interessi nazionali o regionali - Esame della questione di merito

1. Nel caso previsto dall' ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione , il Presidente del Senato, di intesa con il Presidente della Camera dei Deputati, richiede alla Commissione per gli affari regionali, di cui allo articolo 126 della Costituzione , di esprimere il proprio parere sulla questione di merito per contrasto di interessi, fissando il termine per la emanazione del parere stesso.
2. Pervenuto tale parere, il Presidente del Senato deferisce la questione alla Commissione competente, la quale presenta apposita relazione all'Assemblea.
3. Sulle conclusioni della relazione l'Assemblea discute e delibera nelle forme ordinarie. La deliberazione del Senato viene quindi comunicata al Governo e portata a conoscenza del Presidente della Camera dei Deputati.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina