Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 134.
Richiesta di informazioni alle commissioni di vigilanza

Le commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare le commissioni di vigilanza, di cui facciano parte senatori eletti dall'assemblea, a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalle leggi vigenti.

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