Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 123.
Disegni di legge costituzionale - Riesame per la seconda deliberazione

1. In sede di seconda deliberazione, la commissione competente riesamina il disegno di legge e riferisce su di esso al Senato.
2. In assemblea, il disegno di legge, dopo la discussione generale, è sottoposto soltanto alla votazione finale per l'approvazione del complesso.
3. Non sono ammessi emendamenti né ordini del giorno, né lo stralcio di una o più norme. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva; può essere richiesto un rinvio a breve termine, sul quale decide inappellabilmente il Presidente.
4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109 .

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