Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 122.
Disegni di legge costituzionale - Termini per la seconda deliberazione

1. La seconda deliberazione, prevista dall' articolo 138 della Costituzione , può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi tre mesi dall'approvazione del disegno di legge nello stesso testo trasmesso o successivamente approvato dalla Camera dei deputati.
2. I tre mesi sono computati secondo il calendario comune.

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