Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 120.
Votazione finale dei disegni di legge

1. Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale per l'approvazione del complesso.
2. Quando il disegno di legge è composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge.

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