Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
(consulta l'indice)

Art. 115.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

1. La votazione nominale con scrutinio simultaneo ha luogo con procedimento elettronico.
2. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura dei segretari, l'elenco dei senatori votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione. L'elenco resta a disposizione dei senatori sul banco della Presidenza e viene pubblicato nei resoconti della seduta.

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