Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 107.
Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti

1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei senatori che partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
2. Si presume che l'assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima della indizione di una votazione per alzata di mano, otto senatori presenti in aula lo richiedono, il Presidente dispone la verificazione del numero legale.
3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.

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